Francesco Rampone
Presidente Associazione Blockchain Italia
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27 febbraio 2020
Denaro o criptovalute
L’opinione dei Giudici Amministrativi
Pubblicato su Iusletter
Con ricorso amministrativo innanzi al TAR Lazio (R.G. n. 7581/2019), le due associazioni Assob.It – Associazione delle imprese attive nella Blockchain in Italia e Associazione Blockchainedu, hanno agito per l’annullamento del provvedimento adottato dall’Agenzia delle Entrate riguardante l’«Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2019–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2019, per il periodo d’imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi».
In particolare, l’impugnazione ha avuto ad oggetto le istruzioni per la compilazione del modello nella parte in cui contiene le «istruzioni per la compilazione del quadro RW» e annovera le valute virtuali nella «tabella codici investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria» fra le «altre attività estere di natura finanziaria».
In sostanza, per l’AE le criptovalute devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Per le associazioni ricorrenti, invece, il contribuente che le possiede non sarebbe per tale ragione soggetto al monitoraggio fiscale e quindi non sarebbe destinatario degli adempimenti di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167. Ne consegue che le ricorrenti hanno ritenuto illegittime le istruzioni per la compilazione del modello 2019 laddove, al rigo 14 del quadro RW (relativo agli «investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria»), ha esplicitamente previsto l’obbligo di indicare anche «le altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali» (enfasi aggiunta)
Va subito detto che il ricorso è stato respinto per inammissibilità (per carenza di lesività del provvedimento impugnato) e per ragioni di merito con condanna delle ricorrenti associazioni ad un cospicuo pagamento delle spese di lite tenendo conto, ex art. 96 comma 3, c.p.c., «della strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione sotto tutti i profili» (!).
Ciò detto, la decisione è interessante perché offre l’occasione di indagare la natura delle criptovalute.
Cosa sono le criptovalute.
La difesa delle associazioni, per sostenere il ricorso, negano che le criptovalute siano equiparabili al denaro. La posizione al riguardo è sostanzialmente riassunta nel seguente periodo.
«Il “prezzo” che viene attribuito alle valute virtuali è dato unicamente dal fatto che la maggior parte di esse esiste in misura finita, essendo asset digitalmente scarsi e irreplicabili, seppure restino strumenti essenzialmente di comunicazione, aventi la sola utilità data dalla loro attitudine al trasferimento, il cui “valore” è rappresentato dalla somma che qualcuno è disposto a spendere per servirsene; per tale ragione, non potrebbero essere equiparate ad investimenti o attività di natura finanziaria in quanto rappresenterebbero unicamente un mezzo tecnologico finalizzato all’invio, attraverso una rete peer-to-peer, ovverosia di tipo paritetico, di rappresentazioni digitali»;
Scomponiamo e analizziamo ogni passaggio.
- «Il “prezzo” che viene attribuito alle valute virtuali è dato unicamente dal fatto che la maggior parte di esse esiste in misura finita, essendo asset digitalmente scarsi e irreplicabili».
Questo è vero, ma vale per qualsiasi alta attività finanziaria nonché per il denaro. Se le banconote o i saldi di conto corrente bancario fossero soggetti a duplicazione o irragionevole emissione (i primi) o arbitraria modificazione (i secondi), la valuta con cui sono denominati non avrebbe alcun valore. È proprio la scarsità e la regolare tenuta dei registri bancari (e rigide regole di nuovo conio) che garantisce il mantenimento del valore di una valuta.
A ciò si potrebbe replicare che le valute nazionali sono diverse, perché ancorate all’economia del paese di emissione, ma si tratta innanzi tutto di una caratteristica che riguarda solo la valuta e non altri titoli derivati, ma soprattutto si tratta di una caratteristica che potrebbe essere replicata anche in un ambiente DLT modificando il protocollo di mining. Non è quindi proprietà intrinseca delle criptovalute essere svincolate dalle modalità e obiettivi di impiego.
- «seppure restino strumenti essenzialmente di comunicazione, aventi la sola utilità data dalla loro attitudine al trasferimento, il cui “valore” è rappresentato dalla somma che qualcuno è disposto a spendere per servirsene».
Voler considerare le criptovalute sotto la mera prospettiva di strumenti di comunicazione non è affatto sbagliato. Anche le banconote sono frammenti di informazioni incorporate in un medium cartaceo che nello scambio assolve una funzione di aggiornamento di un registro decentralizzato di rapporti credito-debito denominati in una determinata valuta.
Quanto all’«attitudine al trasferimento», direi che anche le banconote hanno utilità solo in funzione della loro capacità di trasferire valore con la traditio brevi manu. E ancora, quanto al «valore», va sottolineato che anche il comune denaro, oltre al valore facciale, soggettivo e immutabile, ha un valore di concambio, oggettivo e mutevole, ovvero «la somma che qualcuno è disposto a spendere per servirsene» (evidentemente denominata in altra valuta).
Anche per questi aspetti, quindi, non esiste alcuna differenza apprezzabile tra criptovalute e comuni monete e banconote.
- «per tale ragione [le criptovalute], non potrebbero essere equiparate ad investimenti o attività di natura finanziaria in quanto rappresenterebbero unicamente un mezzo tecnologico finalizzato all’invio, attraverso una rete peer-to-peer, ovverosia di tipo paritetico, di rappresentazioni digitali».
Eppure, anche il denaro è un «mezzo tecnologico finalizzato all’invio […] di rappresentazioni digitali». Si tratta di una tecnologia sociale che consente la circolazione di crediti[1]. Peraltro, le criptovalute sono sì una tecnologia, ma non una tecnologia per l’invio di «rappresentazioni digitali» – concetto quantomai vago – ma per l’incorporazione in un asset digitale di un diritto di credito.
Incorporare vuol dire la “reificare” (qui però inteso in senso digitale) un diritto in un supporto in modo che il diritto circoli con lo scambio del supporto. Riprodurre questa proprietà degli oggetti fisici in ambiente digitale non era possibile fino all’invenzione della blockchain. Ora, invece, un documento digitale contenente un riconoscimento di debito o altro diritto soggettivo, può circolare su supporto digitale, immodificabile, irriproducibile. Proprio come fanno le banconote o altri titoli al portatore.
Per tutte le ragioni viste ai precedenti punti 1, 2 e 3, le criptovalte sono nella sostanza indistinguibili da altre valute nazionali sicché i loro detentori sono soggetti all’obbligo di dichiarazione tra i redditi finanziari di provenienza estera.
Opinione del Collegio
Il TAR dà ragione alla resistente AE sulla scorta di un argomento strettamente (e giustamente) letterale della normativa richiamando l’art. 67 TUIR e, più in particolare, la modifica del d.l. 167/1990 operata per il tramite del d.lgs. 90/2017, che ha esplicitamente inserito l’utilizzo delle «monete virtuali» tra le operazioni relative ai trasferimenti da e per l’estero, rilevanti ai fini del relativo monitoraggio ex art. 1 del d.l. 167/1990.
Il Collegio poteva fermarsi qui, ma ha voluto andare oltre indagando la natura delle criptovalute (peraltro a tratti mi pare confondendole con la moneta elettronica) cercando di districare l’intricata matassa delle varie e vaghe definizioni di denaro e criptovalute che circolano a più livelli.
Ecco allora che i giudici richiamano alcune tesi per cui le criptovalute non sarebbero denaro in quanto volatili; dimenticando tuttavia che tale caratteristica – la volatilità – non solo ha rilievo contingente, ma non ha neppure mai impedito ad altre valute di essere considerate tali.
Altra tesi richiamata è poi quella per cui le criptovalute non sarebbero denaro perché non hanno corso legale. Va qui sottolineato che il coro legale (forzoso) è caratteristica esogena di derivazione statalista[2] per cui sarebbe denaro solo ciò che lo è per decreto, e non per proprietà sue intrinseche!
Infine, il TAR prende in considerazione le criptovalute come beni immateriali ex art. 810 c.c., mettendo l’accento sul titolo al portatore piuttosto che sul denaro in sé, che invece è e resta innanzi tutto un rapporto di debito-credito denominato in una determinata valuta[3]. Che poi tale rapporto venga incorporato in un documento che attribuisce al possessore il diritto, è elemento accessorio che semmai attiene ad una delle modalità di manifestazione del denaro insieme a quello scritturale.
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[1] Felix Martin, Denaro. La storia vera: quello che il capitalismo non ha capito, UTET, 2014.
[2] La teoria statalista (G. Friedirich Knapp, Lo Stato e la moneta, 1924), sostiene che il denaro è quel mezzo di pagamento, creato e garantito dallo Stato, che per legge non può essere rifiutato come mezzo di pagamento ed idoneo ad estinguere le obbligazioni (art. 1277 c.c.).
[3] È questa la teoria c.d. realistica sostenuta per primo da S. Patti, La tutela civile dell’ambiente, Padova, 1979, p. 147.