Criptovalute

La disciplina fiscale delle criptovalute in Italia

104  24 Marzo 2020 0

di Dott. Daniele Majorana

Fantozzi & Associati

Il contributo è un estratto del capitolo VI (pp. 274 e ss.) del libro “Blockchain Masterclass”, AIEP Editore 2020.

 

In questo capitolo risponderemo alle seguenti domande:

  • quali sono i presidi antiriciclaggio introdotti dal legislatore per i rischi connessi alle valute virtuali?
  • Qual è la disciplina fiscale applicabile alle plusvalenze su bitcoin?
  • Dal possesso di bitcoin scaturiscono obblighi di monitoraggio fiscale?
  • Qual’ è la disciplina fiscale dei miners?
  • Qual è la disciplina fiscale degli utility token?
  • Quali sono le convenzioni contabili applicabili ad un impresa che possiede bitcoin?

 

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ABSTRACT

Ad oggi la rete rappresenta uno spazio virtuale contiguo a quello reale; i due mondi interagiscono l’uno con l’altro modificandosi vicendevolmente. Tutto ciò rende sfidante l’opera del Legislatore che deve affrontare tematiche che, pur avendo un genus tecnologico, hanno concreti riflessi sociali ed economici. Fino a quando non sarà possibile istituire regole che presiedano la rete dall’interno, sarà necessario costruire una “cinta daziaria” dotata di alcune “porte” per individuare chi e che cosa passa dal mondo reale a quello virtuale e viceversa.

Solo alle transazioni compliant sarà garantito l’accesso al mondo reale, mentre le altre saranno destinate ad essere isolate in quello virtuale.

In base a tale esigenza, il Legislatore ha iniziato a disciplinare la fattispecie partendo dalle tematiche dell’antiriciclaggio, assoggettando gli exchange agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Pertanto, a parere dello scrivente, l’idea delle criptovalute quale “avatar” completamente disintermediato dal sistema degli intermediari bancari ed avulso dai principi dell’ordinamento giuridico e dell’economia si sta trasformando in utopia; infatti, anche tali attività sono prossime ad una regolazione.

 

Premessa

Oggi in rete tutto è acquistabile in ogni luogo e in qualsiasi momento; a fronte della velocità di tali transazioni è emersa la necessità di sistemi di pagamento che ne garantissero il perfezionamento a prescinde dal fattore tempo e dal fattore spazio. Le nuove tecnologie digitali, che hanno introdotto nel sistema finanziario i principi della comunità open source, hanno risposto a tale istanza, generando sistemi di pagamento “low cost” basati sulle criptovalute.

Se i sistemi di pagamento fondati sulle criptovalute non sono più dipendenti dal tempo, le criptovalute, non sono più legati a fenomeni come l’inflazione, gli interessi ed il costo associato alla proprietà o al possesso di valuta[1].

Nei sistemi di pagamento fondati delle valute reali (fiat money), a fronte del credito del possessore di moneta corrisponde un debito dell’istituto di emissione. Invece, in caso di valuta virtuale utilizzata come strumento di pagamento, a fronte dell’“attività” di chi le detiene non corrisponde alcuna “passività” di altri soggetti.

Da questo punto di vista le criptovalute hanno una natura, più simile ad una commodity che ad un’ordinaria valuta. Per esse, infatti, non esiste un corso legale o “forzoso” dello Stato emittente, ma solamente un valore intrinseco. Di fatto la blockchain, alla stregua di una nuova pietra filosofale, ha reso possibile la creazione di una commodity digitale[2].

Tecnicamente, le transazioni di criptovalute sono fondate sui principi della crittografia asimmetrica, già ampiamente analizzata nei capitoli precedenti. Sostanzialmente una tipica transazione Bitcoin-Fiat comprende di massima cinque soggetti:

  1. un mittente Bitcoin che avvia la transazione in rete;
  2. un ricevitore Bitcoin che accetta i Bitcoin;
  3. i minatori Bitcoin che fungono da verificatori e processori di blocchi di transazioni da blocchi, talvolta dietro il pagamento di una tassa nominale;
  4. il nucleo Bitcoin team di sviluppo, che aggiorna i codici open-source;
  5. un exchange, che converte i Bitcoin in altre valute e viceversa.

 

Attualmente la tecnologia blockchain consente una gestione delle criptovalute completamente disintermediata dalla politica monetaria delle autorità d’emissione. Da ciò consegue l’impossibilità di assoggettare le criptovalute a blocchi per effetto di problemi finanziari, così come avvenne a Cipro nel marzo 2013[3].

Inoltre, lo sviluppo di Bitcoin consente di raccogliere capitale di rischio senza quotarsi in Borsa ma con operazioni di crowdfunding[4], utili per le imprese che intendono entrare direttamente in contatto con i propri sovvenzionatori e ottenere il finanziamento mediante un’operazione di compravendita di criptovaluta.

Ciò rappresenta un esempio di evoluzione verso un sistema di “democrazia finanziaria” in cui il risparmiatore affida le somme direttamente e volontariamente al beneficiario, disintermediando il sistema degli intermediari finanziari. Conseguentemente, tali finanziamenti, non soggiacciono ai meccanismi di vigilanza prudenziale che caratterizza gli intermediari. Questi ultimi, per partecipare al nuovo sistema, dovranno sviluppare nuove professionalità fondate sulla prestazione di servizi consulenziali e non più di partecipazione diretta al rischio d’impresa.

A tale riguardo, occorre segnalare che il recente lancio di “Lybra”, che potrebbe fornire una moneta privata ai circa due miliardi di utenti di Facebook sparsi per il mondo, ha sollecitato l’interesse sia della politica[5] che dei regolatori[6], che hanno messo a fuoco il rischio sistemico conseguente allo sviluppo di tali attività digitali. È molto più che probabile, quindi, le criptovalute e l’emissione della stessa, saranno sicuramente prossime ad una qualche regolazione.

 

Inquadramento giuridico

Sotto il profilo giuridico, la matrice tecnologica dei sistemi di pagamenti fondati sulle criptovalute, evidenzia la necessità di nuovi istituti giuridici per una compiuta definizione della relativa disciplina.

Innanzi tutto, al fine di tipicizzare le singole fattispecie, occorre precisare cosa non sono i Bitcoin. A tale riguardo, non si ritiene si possa assimilare il Bitcoin:

  • ad ‘un valore mobiliare’, nonostante l’attuale natura sostanziale di strumento forma di investimento (speculativa). Esso, infatti, a differenza di azioni o altri strumenti finanziari non incorpora alcun diritto né in capo all’emittente né al corrispondente al titolare; in altri termini, non è un titolo di credito. A tale riguardo una delle prime sentenze di un giudice italiano in tema di criptovalute[7], ha ritenuto che il rapporto in forza del quale due parti concludono on-line un contratto di cambio di valuta reale con «Bitcoin» integra un servizio finanziario, nella misura in cui il Bitcoin è uno “ … strumento finanziario utilizzato per compiere una serie di particolari forme di transazioni online … ” costituito da “ … una moneta che può essere coniata da qualunque utente ed è sfruttabile per compiere transazioni, possibili grazie ad un software open source e ad una rete peer to peer».
  • alla valuta elettronica[8], che è espressa nella stessa unità di conto della valuta reale (dollari, euro, ecc.). I sistemi di moneta elettronica sono caratterizzati da un sistema di regole di vigilanza che, al momento, non ha ancora effetti nel mondo della moneta virtuale;
  • Ad una “moneta”, infatti nonostante esso sia sostanzialmente utilizzato come mezzo di pagamento il Bitcoin non ha corso legale, non è soggetto a vigilanza ed è soggetto ad ampie fluttuazioni di valore che non tutelano la regolare effettuazione delle operazioni di acquisto e di scambio.

 

La disintermediazione degli intermediari finanziari caratterizza anche i limiti dei sistemi delle criptovalute che sono soggetti ai rischi che seguono:

  • Possibilità di fallimento: questo rischio si potrebbe palesare per svalutazione della moneta, per attacchi speculativi, per diminuzione degli utenti, per l’introduzione di regolamentazione da parte di Governi, per l’introduzione di criptovalute più efficienti. In caso di default, non essendo garantito il Bitcoin da alcun Governo né avendo alcun rapporto sottostante, i possessori di Bitcoin non avrebbero alcun indennizzo;
  • Incertezza: conseguente alla diminuzione della fiducia nei confronti della criptovaluta;
  • Rischio di liquidità, di credito e di rischi operativi connessi alla mancanza di regolamentazione o di controllo esterno;
  • Rischi di Frode informatica: Essendo la transazione irreversibile su internet, la vulnerabilità informatica può comportare la compromissione degli account;
  • Utilizzo per fini illeciti: la decentralizzazione, l’assenza di organi di controllo e la relativa anonimia degli operatori possono esporre la criptovaluta a utilizzo per fini criminali.

 

Disciplina ai fini antiriciclaggio

I sistemi di pagamento basati sulle criptovalute, caratterizzati nei primi anni del loro sviluppo dall’assenza di intermediari soggetti alle norme antiriciclaggio, hanno prestato il fianco a numerose operazioni di riciclaggio.

Nel “mondo reale”, gli interventi di contrasto alle transazioni illecite si sviluppano con indagini di polizia giudiziaria, conseguenti alle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate da intermediari ed operatori finanziari, e con i controlli sulle movimentazioni di valuta. Tali aspetti non sono monitorabili nella blockchain che opera in assenza di soggetti obbligati alla segnalazione di tali transizioni. Infatti, nonostante la blockchain lasci traccia eterna di tutti i passaggi di Bitcoin, dall’attribuzione al miner (colui che lo “estrae”) fino al possessore attuale registra detto trasferimento, il sistema è considerato ancora pseudo-anomino[9]. Esso, infatti, non garantisce la possibilità di associare il nome di un individuo ad un indirizzo Bitcoin[10].  La capacità degli utenti di scambiare Bitcoin direttamente con altre valute e di trasferirli attraverso un numero infinito di diversi indirizzi Bitcoin, per offuscarne la provenienza, frustra gli sforzi antiriciclaggio.

In sostanza, i Bitcoin e le altre criptovalute hanno consentito ai riciclatori di spostare fondi illeciti in maniera più veloce, più economica e più discreta.

Di fatto, gli sforzi antiriciclaggio si scontrano con un bersaglio mobile, difficile da individuare e impermeabile alle interruzioni[11].

Questi profili hanno attirato l’attenzione di diverse organizzazioni criminali[12] e, per tale ragione, i legislatori hanno iniziato a disciplinare la materia delle criptovalute proprio partendo dalla materia di contrasto al fenomeno dell’antiriciclaggio.

Il rischio di pseudo-anonimia che caratterizza gli operatori della blockchain ha reso necessario introdurre l’obbligo di adeguata verifica anche in tale ambito. A tali fini si è reso necessario modificare la filosofia dell’antiriciclaggio: nell’impossibilità tecnica di seguire il danaro (follow the money) sul web, si può solo registrarlo all’ingresso o attenderlo al guado in uscita.

Si è, pertanto, reso necessario introdurre l’obbligo di adeguata verifica della clientela a carico degli scambiatori (ovverosia gli exchange), coloro cioè che convertono la valuta virtuale in reale e che sono gli unici soggetti che trattano in moneta reale o in altra valuta virtuale. Gli stessi, cambiando le criptovalute in moneta reale, effettueranno trasferimenti di denaro verso conti correnti di persone identificate. Pertanto, la regolamentazione degli scambiatori di Bitcoin (e criptovalute in generale) potrebbe avere il massimo effetto con il minimo investimento di risorse e concentrazione dei controlli[13].

Forse per la particolare sensibilità del sistema economico italiano ai fenomeni di criminalità, il legislatore italiano è stato tra i primi ad introdurre gli exchange tra i soggetti destinatari delle normative antiriciclaggio.

In particolare:

  1. l’art. 1 del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 90/2017) definisce:
  • prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale;
  • valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente[14].
  1. L’articolo 5 del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D. Lgs. 90/2017) individua, tra i soggetti obbligati al rispetto della normativa Antiriciclaggio “i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso[15].

 

In tal modo sono inclusi nel perimetro di applicazione soggettiva della normativa i soli exchange che erogano servizi di conversione di valuta virtuale con valuta avente corso legale, sia in formato elettronico che fiat money, ma non altri prestatori di servizi parimenti ad elevato rischio riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, come ad esempio i fornitori di servizi connessi a digital wallet, ovvero specializzati nella prestazione di servizi di crittografia per la custodia di valori virtuali.

Agli exchange, pertanto, sono stati estesi gli obblighi sanciti per i cambiavalute dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 141/2010, richiedendo agli stessi – nello specifico – l’iscrizione in una sezione speciale del Registro tenuto dall’Organismo di cui all’art. 128-undecies del TUB, il cd. OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

Tale iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti che seguono: la cittadinanza italiana o europea per le persone fisiche (o di altri Stati diversi dai membri UE appositamente individuati), o – in caso di persone giuridiche – la sede legale ed amministrativa (o una stabile organizzazione per i soggetti europei non residenti) sul territorio della Repubblica.

Sul fronte europeo, la V direttiva antiriciclaggio[16], al medesimo fine di garantire una prima forma di controllo sull’operato di tali soggetti, prevede la tassatività̀ della registrazione in apposito albo dei VASP (acronimo di Virtual Asset Services Provider).

A differenza della normativa nazionale, tuttavia, la disciplina di stampo europeo amplia notevolmente la categoria di destinatari della normativa antiriciclaggio, includendo (ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, punto 3, lettere g – h):

  • sia i prestatori di servizi la cui attività consiste nella “fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso”, ovvero servizi di exchange;
  • sia i prestatori di servizi di “portafoglio digitale” (cd. wallet provider), definiti come coloro che erogano “servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

 

Il presupposto della registrazione non è ancora sufficiente ad eliminare alla fonte il problema dell’anonimato di tali strumenti di negoziazione digitale, dal momento che gli utenti potrebbero effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali categorie di provider. Per tale motivo, il nono considerando della V direttiva antiriciclaggio afferma che, per contrastare i rischi legati all’anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all’identità del proprietario di tale valuta. È, inoltre, evidenziata la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un’autodichiarazione alle autorità designate.

Europol, l’agenzia per la lotta al crimine della Ue, nell’incontro del 23 maggio 2019 a Bucarest, ha nuovamente sottolineato i pericoli legati alle transazioni con le criptovalute. Già nel rapporto Europol 2018 afferma che «i riciclatori di denaro si sono evoluti e utilizzano le criptovalute nelle loro operazioni e sono sempre più facilitati da nuovi sviluppi come gli scambi decentrati che consentono compravendite senza alcuna necessità di conoscere il cliente».

A livello OCSE, lo scorso 21 giugno 2019, il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (Gafi) – Financial Action Task Force (Fatf) – ha approvato le linee guida per contrastare l’utilizzo delle criptovalute come strumento di riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo. In base ai nuovi standard, ai fornitori dei servizi connessi alle valute virtuali sarà richiesto di implementare gli stessi requisiti antiriciclaggio delle istituzioni finanziarie tradizionali. Adottando gli standard e le linee guida concordate, il Gafi si assicurerà che i fornitori di servizi patrimoniali virtuali non operino più nell’oscurità. Nel dettaglio:

  • Il primo principio è quello di abolire completamente l’anonimato: si dovrà identificare sia chi sta inviando fondi e sia chi è il destinatario;
  • Il secondo principio riguarda la condivisione delle informazioni: i fornitori di servizi cripto dovranno sviluppare processi in cui sia possibile la condivisione delle informazioni con altri provider e con le autorità;
  • Il terzo principio riguarda l’adozione di procedure idonee di «Know your customer» attraverso una dovuta due diligence della clientela, per misurare il rischio dei clienti e garantire che non siano coinvolti in attività illecite.

 

Infine, sarà necessario adottare appositi presidi a fronte dei rischi legati alle specifiche attività.

 

Disciplina fiscale

Precedentemente all’introduzione nell’ordinamento della definizione di “valuta virtuale”, dettata ai fini antiriciclaggio, la giurisprudenza della Corte di Giustizia  Europea[17]  aveva precisato che  le attività di commercializzazione di Bitcoin, pur riguardando operazioni relative a valute non tradizionali (e cioè diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più Paesi), “costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento”. Esse, pertanto, secondo la Corte integrano la previsione di esenzione ai fini IVA di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE[18].

L’Agenzia delle Entrate[19], chiamata ad esprimersi sull’argomento in sede di interpello, ha richiamato i principi della giurisprudenza comunitaria sopra citata, qualificando l’attività di commercializzazione di Bitcoin tra le prestazioni rilevanti ai fini IVA, anche se esenti, data la sottostante finalità di mezzo di pagamento delle valute non tradizionali.

L’Agenzia ha inoltre traslato tale assunto anche al mondo dell’imposizione diretta:

  • Qualificando il reddito riveniente dall’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di Bitcoin, quali elementi positivi (o negativi) alla formazione del reddito d’impresa soggetto ad ordinaria tassazione ai fini (Irpef /Ires ed Irap), al netto dei costi inerenti a tale attività;
  • Assimilando i redditi rivenienti dalle operazioni a pronti (acquisti e vendite) delle valute virtuali a quelli delle valute estere, che, pertanto non generano redditi imponibili in assenza di finalità speculativa. Secondo l’ordinamento tributario, tale finalità si presume integrata ove i redditi su valute estere siano: “(i) “ … realizzate mediante cessione a titolo oneroso di  valute estere, oggetto di cessione a termine  o  rivenienti  da  depositi  o  conti correnti” ; (ii) “ … a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza  dei  depositi  e conti correnti complessivamente  intrattenuti  dal  contribuente,  calcolata secondo  il  cambio  vigente  all’inizio  del  periodo  di  riferimento  sia superiore a cento  milioni di  lire   (€ 51.645,69) per  almeno  sette  giorni  lavorativi continui[20].

 

I redditi diversi rivenienti dal trading in Bitcoin saranno soggetti all’imposta sostitutiva sui capital gains[21] esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi (“Regime della dichiarazione”). Infatti, per tali redditi non ha effetto l’opzione per il regime del “risparmio amministrato[22]. Alternativamente, il contribuente potrà optare per il “regime del risparmio gestito[23] ed in tal caso i redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere concorrono a determinare il risultato di gestione fiscalmente rilevante (senza necessità per l’investitore di indicare tali redditi in dichiarazione).

 

Sotto il profilo operativo, si evidenzia che ai fini della determinazione dei redditi diversi su valute estere, valgono le regole che seguono[24]:

  • Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione. A tale fine si può utilizzare il cambio al 1° gennaio pubblicato sul sito dove è stato acquistata la valuta o quello su cui sono state effettuate la maggior parte delle operazioni;
  • Qualora la condizione (giacenza media) non risulti integrata, le minusvalenze non sono deducibili;
  • La giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web, a seconda della tecnologia del mezzo di conservazione). Parte della dottrina include in tale ammontare anche l’importo delle altre valute estere tradizionali detenute;
  • Ai fini della determinazione della plus/minus occorre utilizzare il costo d’acquisto e si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente (LIFO);
  • Per i Bitcoin ricevuti «a titolo gratuito», il costo iniziale è quello sostenuto dal donante;
  • Nell’ambito del “regime della dichiarazione”, le plusvalenze in oggetto possono essere compensate, oltre che con le minusvalenze della stessa specie (i.e. derivanti dalla cessione di criptovalute o di altre valute estere aventi corso legale), anche con le altre minusvalenze conseguite[25] quali, ad es. quelli rivenienti dalla vendita di partecipazioni qualificate e non qualificate, e/o dalla cessione o chiusura di contratti derivati, ecc.[26]. Se l’ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore a quello delle plusvalenze, l’eccedenza può essere portata in deduzione nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto;

 

Con riferimento a tali redditi, “… le società ed enti che comunque intervengano anche in qualità di controparti nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi …[27] sono tenute:

  • a rilasciare al contribuente apposita certificazione che riporta i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate (generalità, codice fiscale, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, le quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché eventuali corrispettivi);
  • a compilare il quadro SO del modello 770 Ordinario.

 

Ad oggi, non sono stati ancora forniti i necessari chiarimenti volti ad individuare l’intermediario che possa risultare obbligato a tali adempimenti.

 

I profili fiscali dell’attività dei Miners

Per quanto attiene al regime fiscale del “mining virtuale” si evidenzia che i compensi in Bitcoin ricevuti dal “miner”, possono valere anche centinaia o migliaia di euro. In questo caso è dubbio se si tratti di operazioni permutative (attribuendo sostanzialmente alle criptovalute valore di “bene” oppure, comunque, di prestazione di servizio a titolo oneroso) o meno.

Se si tiene conto dell’organizzazione e delle risorse necessarie alla “produzione” di tali beni, si può ritenere che il controvalore in euro delle monete virtuali ricevute costituisca la valorizzazione di un asset potenzialmente rilevante ai fini della produzione del reddito d’impresa abituale[28], con possibilità di dedurre i costi inerenti a tale attività, ovvero reddito d’impresa occasionale, incluso tra i redditi diversi[29], in cui i ricavi sono tassati al lordo dei costi sostenuti[30].

 

Monitoraggio Fiscale (Quadro RW)

La normativa sul monitoraggio fiscale ha l’obiettivo di palesare, alle autorità fiscali nazionali, le attività estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Ciò con la finalità di dare concreta attuazione al principio della world wide taxation[31].

A tale fine “le persone fisiche […] residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi[32] .

Il fenomeno delle valute virtuali e della tecnologia sottostante ha fatto emergere un ulteriore ambito, oltre a quello nazionale od estero, in cui è possibile conseguire redditi.

Infatti, sotto profilo sostanziale, le criptovalute sono un fenomeno “a-territoriale[33], con la conseguenza che non si possono ritenere detenute all’estero ma nemmeno in Italia, a meno di deposito presso intermediari terzi. Conseguentemente, i redditi ad esse riferiti sfuggirebbero a tassazione sia in Italia che in qualsiasi altro paese, facendo del web una zona franca ai fini fiscali.

Alla luce del principio della world wide taxation, tali redditi, se conseguiti da soggetti residenti in Italia, dovranno comunque essere assoggettati a tassazione nel territorio dello Stato ed a tale fine, in tale ambito la normativa sul monitoraggio fornisce utile presidio. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che « … poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali […] anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW, indicando alla colonna 3 («codice individuazione bene») il codice 14 – «Altre attività estere di natura finanziaria» […] Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale … »[34].

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate si scontravano con un problema operativo: gli operatori non conoscevano il “Codice Stato Estero” da indicare nel modello RW (colonna 4)[35]. A tale riguardo, le istruzioni alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per il 2019 per la prima volta esplicitano che vanno indicate in tale modello anche le valute virtuali, specificando che: (i) nella tabella dei codici delle attività detenute all’estero viene specificato che occorre indicare – con il codice 14; (ii) per tali attività il codice dello Stato estero può non essere indicato.

La disciplina sul monitoraggio fiscale ed il correlato obbligo di compilazione del modello RW, entra in vigore ove il contribuente detenga: “… investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia[36]. Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate[37], la detenzione: “…  consiste nell’avere la disponibilità di una cosa, ossia nell’avere la possibilità di utilizzarla tutte le volte che si desideri …”.

La dottrina prevalente[38] sostiene che ove il contribuente abbia la disponibilità in Italia della propria chiave privata, che rappresenta il “mezzo” attraverso il quale egli manifesta la volontà di disporre delle criptovalute, non si produce l’obbligo del monitoraggio fiscale. Tale obbligo, invece, scaturisce ove il contribuente residente non abbia la disponibilità della chiave privata e si avvalga dei cosiddetti custodian wallet non residenti.

Infine, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate sopra citata, le valute virtuali, non rientrando tra i depositi e conti correnti esclusivamente di natura «bancaria», non sono soggette alla relativa imposizione patrimoniale (IVAFE)[39].

 

In linea generale, gli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali estere affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi[40].

A tale riguardo, si evidenzia la particolare disciplina del mandato di amministrazione senza intestazione[41]. Attraverso tale rapporto, il contribuente conferisce ad una fiduciaria un mandato avente come oggetto l’esercizio degli atti giuridici finalizzati alla conservazione e allo sfruttamento del patrimonio amministrato; a tale fine, l’intermediario è chiamato ad intervenire sui flussi reddituali rivenienti dallo stesso, assoggettandoli a tassazione o, in mancanza in una previsione normativa in tal senso, effettuando le previste comunicazioni all’amministrazione Finanziaria. In tale caso, si viene ad instaurare con l’intermediario quel “rapporto duraturo”, necessario per consentire l’applicazione del regime del risparmio amministrato.

 

Si è già evidenziato che i redditi diversi rivenienti dal trading di criptovalute, al pari delle valute estere, sono soggetti all’imposta sostitutiva sui capital gains esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi del titolare (Regime della dichiarazione). Ove l’oggetto del mandato senza intestazione fosse costituito da criptovalute, il fiduciante potrebbe:

  • comunicare alla fiduciaria la chiave pubblica e privata del suo wallet;
  • conferire alla banca depositaria un incarico irrevocabile di fare quanto necessario per l’esecuzione da parte della fiduciaria dei propri obblighi contrattuali. In particolare, la fiduciaria registrerà ogni singola operazione nella propria contabilità fiduciaria ed adempierà ai conseguenti obblighi fiscali, in qualità di intermediario.

 

Grazie alla libertà di consultazione della blockchain, la fiduciaria potrebbe visionare le movimentazioni con cadenza giornaliera e segnalare tramite il modello 770, quadro SO, i prelievi o le cessioni di valute estere nel caso in cui la giacenza abbia superato complessivamente l’importo di € 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui, senza che sia necessario aprire a nome della fiduciaria un conto corrente in cui far confluire tutte le operazioni di conversione.

La fiduciaria, inoltre, potrebbe fornire il dettaglio del wallet in caso di richiesta di indagini finanziarie, il rapporto di amministrazione sarebbe oggetto di segnalazione all’Anagrafe Tributaria[42] e sarebbero altresì soggette al medesimo obbligo di comunicazione le relative movimentazioni ed ogni informazione relativa al predetto rapporto[43].

Tali presidi, sembrano essere sufficienti ad esonerare il contribuente, che abbia conferito ad una società fiduciaria il mandato in amministrazione delle sue criptovalute, dalla compilazione del quadro RW. In tal caso, l’amministrazione finanziaria potrebbe godere delle medesime tutele di cui gode in caso di detenzione di valuta estera presso un intermediario residente, non soggetta all’indicazione nel quadro RW, con plusvalenza non assoggettata a ritenuta e segnalata nel quadro SO del modello 770. A tale riguardo, un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarebbe opportuno.

 

Disciplina «Utility Token»[44]

Per una descrizione sugli utility token, si rimanda al sottocapitolo relativo.

Ai fini IVA, gli utility token possono essere assimilati ai voucher, quali strumenti che conferiscono al detentore il diritto a beneficiare di determinati beni e/o servizi. L’IVA sarà esigibile al momento della spendita del voucher, ossia all’atto dell’acquisto del bene/servizio che lo stesso incorpora (i.e. consumo finale), mentre l’emissione e la circolazione dei voucher, configurando una movimentazione finanziaria e non un’anticipazione della cessione/prestazione cui i “buoni” stessi fanno riferimento, non sarà rilevante ai fini del tributo[45]; infine,  il cambio tra valuta virtuale versus valuta tradizionale, e viceversa, costituirà un’operazione esente ai fini del tributo[46]

Con riferimento alle imposte sui redditi, l’operazione di cessione degli utility token, dando luogo ad una mera movimentazione finanziaria, non assume alcuna rilevanza a livello di conto economico ed a ai fini IRES.

I componenti di reddito relativi alla cessione dei predetti beni e/o all’erogazione delle citate prestazioni di servizi saranno rilevanti secondo le vie ordinarie al momento:

– della relativa imputazione al conto economico, per i soggetti che  redigono  il  bilancio  in  base  ai  princìpi  contabili internazionali[47], e  per  i  soggetti, diversi dalle micro-imprese[48] (principio di derivazione)[49];

– per i beni immobili, alla stipula dell’atto di acquisto, per quelli mobili, alla data di consegna, ed, infine, per i servizi alla data di ultimazione dei servizi, per le microimprese[50].

Ai fini l’IRAP rilevano le voci di bilancio (principio della «presa diretta dal bilancio»); pertanto, le somme incassate a fronte dell’assegnazione dei predetti utility token non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, in quanto non impattano sulle voci del conto economico rilevanti ai fini del tributo.

Le rimanenze a fine esercizio di token, al pari delle rimanenze di valuta virtuale, devono essere valutate in base al «valore normale», corrispondente alla quotazione delle criptovalute al termine dell’esercizio. A tal fine potrebbe ben farsi riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di valute virtuali. Tale valutazione, non ha effetti ai fini IRAP, in quanto non impatta su voci rilevanti ai fini del tributo regionale[51].

Infine, i compensi erogati da una società nella forma di token ai propri amministratori, dipendenti e, eventualmente, ad altri soggetti, costituiscono reddito imponibile per il percettore, in ossequio al principio di «onnicomprensività» del reddito di lavoro dipendente[52], da assoggettare a ritenuta d’acconto[53], sempreché il «valore normale» di tale compenso in natura superi, per ciascun percettore, nel periodo d’imposta, euro 258,23.

Ai fini della tassazione dei redditi realizzati dalle persone fisiche, che detengono gli utility token al di fuori dell’esercizio di una attività di impresa, essi sono assimilabili ai rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine (quando sarà disponibile) il prodotto o il servizio e, pertanto, sono suscettibili di generare un reddito diverso di natura finanziaria[54]  da assoggettare ad imposta sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi[55] con aliquota del 26 per cento.

 

Qualificazioni IFRS:  

Le criptovalute integrano la definizione di attività (asset) contenuta nell’IFRS Conceptual Framework: “... una risorsa controllata dall’entità come risultato di eventi passati e dai quali sono attesi dei benefici economici futuri che affluiranno all’impresa”. Ai fini della loro corretta imputazione in bilancio, è necessario qualificare in quale categoria di attività procedere alla contabilizzazione. A tale fine, occorre procedere per esclusione:

  • Disponibilità liquide (IAS 32): le criptovalute potrebbero essere considerate quale cassa contanti in ragione del fatto che possono essere utilizzate per comprare beni e servizi. Poiché le criptovalute non sono emesse o garantite da nessun Governo o Stato, esse non incontrano la definizione contenuta nello IAS 7 – Statement of cash flow. Infatti, il detentore di criptovaluta non ha la possibilità di richiedere denaro in cambio, ma può solo realizzare il suo investimento sia vendendolo ad un altro soggetto, sia usandolo per comprare beni e servizi. In base a tali osservazioni, le cripto valute non possono essere qualificate come cassa contanti;

Ci si può allora chiedere se esse possono essere considerate cash equivalent? Tali attività, secondo lo IAS 7, individuano “investimenti a breve termine, altamente liquidi che risultano pronti per essere convertiti in un ammontare conosciuto e che sono soggetti ad insignificanti rischi di cambiamento del loro valore”. A tale riguardo, occorre considerare che, contrariamente a quanto accade per le valute tradizionali che mantengono il loro potere di acquisto nel tempo, ad eccezione del fenomeno inflattivo, il valore di una criptovaluta può essere molto volatile. Pertanto, a causa di questa volatilità, le criptovalute non incontrano nemmeno la definizione di cash equivalent;

  • Strumenti finanziari: secondo lo IAS 32 “una attività finanziaria è una qualsiasi attività che rappresenti:
  1. uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità;
  2. un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra entità…”.

Le criptovalute non danno a chi le possiede il diritto contrattuale di ricevere denaro o altri financial asset e non danno neppure il diritto a qualsiasi residua interessenza nel capitale di chi ha emesso le criptovalute. Pertanto, le criptovalute non rientrano nemmeno nella definizione di financial asset.

  • Attività immateriali: secondo lo IAS 38 sono costituite da “…un’attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica… generatrici di benefici economici futuri, non liberamente accessibili da terzi”. Tale definizione potrebbe ricomprendere il fenomeno delle criptovalute. Secondo lo IAS 38, un’attività immateriale inizialmente viene rilevata al costo e, successivamente, per la sua misurazione è possibile effettuare una scelta tra il modello del costo ed il modello del costo rivalutato. Il modello del costo rivalutato presuppone l’esistenza di un mercato attivo per gli intangible asset. Al momento tale condizione sembra soddisfatta solo per i Bitcoin e non per le altre criptovalute. Lo Ias 38 consente la scelta tra la valutazione al costo (al netto di ammortamenti e eventuali perdite di valore accumulate), oppure al fair value (solo per attività con mercato attivo, con variazioni di valore rilevate in una riserva di patrimonio netto e non a conto economico).
  • Rimanenze, secondo lo IAS 2 le rimanenze sono individuate come dei beni detenuti per la successiva vendita nel normale svolgimento dell’attività. Per le criptovalute, tale definizione è soddisfatta ove l’entità che le possiede sia in grado di dimostrare che esse vengono scambiate abbastanza frequentemente da essere considerate come rientranti nel normale svolgimento dell’attività (test del “normale svolgimento dell’attività”). Secondo lo Ias 2[56], le rimanenze vanno inizialmente iscritte in bilancio al costo e successivamente valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo, fatta eccezione per i broker-traders (dove le commodity siano costituite da criptovalute), per i quali è ammessa la valutazione al fair value al netto dei costi di vendita, con rilevazione delle variazioni di valore a conto economico.

A conferma di tali osservazioni, si evidenzia che lo scorso mese di Giugno 2019 l’Ifrs Interpretations Committee (Ic), che interpreta i principi contabili internazionali su richiesta dello Iasb (International Accounting Standards Board), con il paper 12 ha escluso la natura monetaria delle crypto asset, pertanto esse non possono essere contabilizzate tra le disponibilità liquide o tra gli strumenti finanziari. Infatti, le valute virtuali non assolvono la funzione tradizionale della moneta, non essendo utilizzate universalmente come mezzo di pagamento, e peraltro alle stesse non si aggancia alcun diritto o obbligo contrattuale, requisito necessario per la classificazione come strumenti finanziari. Pertanto, l’Ic ha qualificato le criptovalute alternativamente: (i) come rimanenze, se detenute per la vendita nell’ambito dell’attività ordinaria, da contabilizzare secondo lo Ias 2; (ii) in caso contrario come attività immateriali da contabilizzare secondo lo Ias 38. Il comitato è arrivato a questa conclusione partendo dal principio per cui lo Ias 38 si applica a tutti gli asset intangibili che non rientrano già nell’ambito di altri principi e in particolare dei financial asset di cui allo Ias 32.

Tale Conclusione appare condivisibile ma in contrasto con le posizioni assunte, ai fini fiscali, dalle autorità domestiche ed europee[57]. In un quadro normativo in continuo divenire le ultime istruzioni contabili spingono dunque a nuove riflessioni in merito al trattamento fiscale che le società detentrici di criptovalute devono applicare[58].

 

DOMANDE DI FINE CAPITOLO:

 

  1. Vi è una regolamentazione sulle blockchain in Italia?
  2. Perché è importante la differenza tra utility e security token?
  3. Come può la blockchain abbattere i costi della catena di approvvigionamento?
  4. Vi sono sentenze relative le criptovalute in Italia?
  5. Qual è la posizione della CONSOB sulle criptovalute?
  6. Di cosa si occupa la digital forensics?
  7. Vi è una disciplina fiscale chiara in Italia?

 

____________________

[1] M. CHIRIATTI, Con i Bitcoin il tempo non è più denaro, Il Sole24ore, 2015,

http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2015/08/01/con-i-Bitcoin-il-tempo-non-e-piu-denaro/.

[2] Un aspetto peculiare di Bitcoin è la sua ‘scarsità artificiale’: come, l’oro, che presenta una scarsità naturale, legata alla quantità disponibile della risorsa e alla sua difficile estrazione, anche per Bitcoin è stata definita una scarsità ‘artificiale’, determinata dal protocollo informatico (whitepaper) che stabilisce arbitrariamente la sua quantità e rende complessa la sua creazione . La quantità di Bitcoin nel tempo, quindi, cresce a ritmi decrescenti, fino a stabilizzarsi, a regime, sulla soglia dei 21.000.000 di Bitcoin (M. AMATO, L. FANTACCI, Per un pugno di Bitcoin. Rischi e opportunità delle valute virtuali, EGEA Università Bocconi Editore, Milano 2016)

[3] In quell’occasione, la Banca centrale cipriota si era ricapitalizzata introducendo un prelievo forzoso del 47,5 per cento sui depositi non assicurati maggiori di 100.000€, per l’emissione di nuove azioni. Ciò ha causato disordini sia tra la popolazione locale che tra i risparmiatori stranieri. (M. APPE, Bitcoin – Vantaggi e rischi, Marco Appe-Informatica e Tecnologia, http://marcoappe.com/Bitcoin-vantaggi-e-rischi).

[4] Delibera CONSOB del 29.11.2017, num. 20204

[5] “G7 urges tough Libra regulation, agrees to tax digital giants” (L- Kihara, D. Laeder : Reuters, 18.07.2018 – https://www.reuters.com/article/us-g7-economy-idUSKCN1UD0MS)

[6] “Yet even if VCs are not money, central banks should still be aware of the potential risks they pose for price stability and financial stability. The magnitude of such risks depends on the total value of VCs outstanding, their interconnectedness with the rest of the economy, and the extent to which investors in VCs are leveraged” (“Virtual or virtueless? The evolution of money in the digital age”, Lecture by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB, Official Monetary and Financial Institutions Forum, London, 8 February 2018).

[7]  Tribunale di Verona – Sentenza n. 195/2017 pubblicata il 26/01/2017

[8] Secondo la direttiva 2009/110/CE la “moneta elettronica” è un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia:

  1. a) elettronicamente memorizzato;
  2. b) emesso dietro ricezione di fondi il cui importo non sia inferiore al valore ricevuto;
  3. c) accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall’emittente.

 

[9] FATF REPORT: Virtual Currencies Key Defnitions and Potential AML/CFT Risks (Giugno 2014)

[10] Al riguardo, si evidenzia che le ultime innovazioni tecniche in materia di digital forensic consentono di ricostruire il traffico dati. S. Capaccioli: “Riciclaggio, antiriciclaggio e Bitcoin”

(in “il fisco” n. 46 dell’8 dicembre 2014, pag. 4561)

[11] Il riciclaggio di Bitcoin si è finora realizzato prevalentemente attraverso:

  • Il mixer di Bitcoin riceve i Bitcoin a degli indirizzi di input ed invia diversi importi da diversi indirizzi di output. Questo metodo richiede fiducia nel mixer, ma è sufficientemente sicuro se utilizzato correttamente e garantisce la protezione della privacy, impedendo alle altre persone di tracciare i pagamenti su internet effettuati da un soggetto (https://coinmixer.se/it/);
  • Il DeepWeb che contiene informazioni non mostrate dai comuni motori di ricerca. La navigazione nel DeepWeb rende il PC anonimo e l’utente non rintracciabile (F. Kon: “Come guadagnare Bitcoin nel deepweb” – https://verytech.smartworld.it/come-guadagnare-Bitcoin-nel-deepweb-305301.html#steps_0;

[12] La U.I.F. a tale proposito ha però chiarito che: “Le operazioni effettuate con valute virtuali avvengono prevalentemente on line, fra soggetti che possono operare in Stati diversi, spesso anche in Paesi o territori a rischio . Tali soggetti non sono facilmente individuabili ed è agevolato l’anonimato sia di coloro che operano in rete, sia dei reali beneficiari delle transazioni. I prestatori di attività funzionali all’utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valute virtuali e alla loro conversione da/in valute aventi corso legale non sono, in quanto tali, destinatari della normativa antiriciclaggio e quindi non sono tenuti all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette. Tale circostanza può rendere appetibile lo strumento virtuale per coloro che intendono porre in essere condotte criminali e non agevola le attività di prevenzione e contrasto” (https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione_UIF_su_VV.pdf)

[13] Il 2 Febbraio 2016, la Commissione Europea  ha presentato un “piano d’azione per rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo”, in cui è precisato che: “Esiste il rischio che le organizzazioni terroristiche sfruttino i trasferimenti di valute virtuali per dissimulare movimenti finanziari: le operazioni effettuate con le valute virtuali, in effetti, pur venendo registrate, non sono oggetto di un meccanismo di segnalazione equivalente a quello predisposto nel sistema bancario tradizionale per individuare le attività sospette. Attualmente le valute virtuali non sono regolamentate a livello dell’UE. Come primo passo la Commissione proporrà di porre gli scambi anonimi di valuta sotto il controllo delle autorità competenti – estendendo il campo d’applicazione della direttiva antiriciclaggio alle piattaforme di scambio di valute virtuali  –, e di assoggettarli a controllo nel quadro delle legislazioni nazionali in materia di lotta contro il riciclaggio dei denaro e il finanziamento del terrorismo. Inoltre, applicando alle piattaforme di scambio di valute virtuali le regole in materia di autorizzazione e vigilanza della direttiva sui servizi di pagamento  si favorirebbe un migliore controllo e una migliore conoscenza del mercato. La Commissione esaminerà questa opzione in maniera più approfondita, e valuterà anche l’opportunità di includere i “fornitori di portafogli” di valute virtuali”. (http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e6e0de37-ca7c-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0018.03/DOC_1&format=HTML&lang=IT&parentUrn=CELEX:52016DC0050).

[14] Tale definizione riprende quella fornita nel Report FATF del 2014 (Virtual Currencies Key De ni ons and Poten al AML/CFT Risks), in cui le valute virtuali sono definite come “ .. a digital representation of value that can be digitally traded and functions as  a medium of exchange; and/or a unit of account; and/or a store of value, but does not have legal tender status (i.e., when tendered to a creditor, is a valid and legal offer of payment) in any jurisdiction”

[15] Art. 3, comma 5, let. i), D.Lgs. 231/2007

[16] direttiva UE n. 843/2018 del 30 maggio 2018

[17] Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14. -.

[18] Autorevole dottrina ha criticato tale assunto, al riguardo si rinvia a “Regime impositivo  delle monete virtuali:  poche luci e molte ombre  di Stefano Capaccioli (in “il fisco” n. 37 del 2016, pag. 1-3538)

[19] Ris. 72/E del 2 settembre 2016.

[20] Ai sensi dell’art. 67, comma 1, let. c-ter e comma 1-ter, DPR 917/1986

[21] Art. 5, D.Lgs. 21 novembre 1997, num. 461

[22] Art. 6, comma 1, d.lgs. 461/1997

[23] Art. 7 D.Lgs. n. 461/1997

[24] Art. 68 DPR 917/1986

[25] Art. 68, comma 5, DPR 917/1986

[26] Art. 67, comma 1, lett. c, c-bis, c-ter e c-quater, DPR 917/1986

[27] Art. 10, D.Lgs. 461/97

[28] Art. 55, DPR 917/1986

[29]  Art. 67, DPR 917/1986

[30] Sono tassabili  le  manifestazioni  di  capacità  economica  emergenti  nelle operazioni relative a Bitcoin? di Giuseppe Molinaro (in “il fisco” n. 25 del 23 giugno 2014, pag. 2447)

[31] Art. 3, comma 1, DPR 917/1986

[32] Art. 4, comma 1, DL n. 167/1990

[33] D. MAJORANA, Disciplina giuridica e fiscale delle criptovalute: sfida la legislatore dal web, in Corriere Tributario n. 8 del 2018, p. 630.

[34] Agenzia delle Entrate, DRE Lombardia, Risposta all’interpello n. 956-39/2018. L’obbligo di monitoraggio fiscale era stato confermato anche dalla risposta all’interpello n. 903-47/2018 della DRE Liguria

[35] Si evidenzia che la localizzazione del paese in cui si considerano detenute le criptovalute assume particolare rilevanza, oltre che per una corretta compilazione del quadro RW, anche:

  • ai fini della determinazione delle sanzioni applicabili in caso di omessa o parziale compilazione del quadro RW (dal 3% al 15% per i paesi collaborativi, dal 6% al 30% per gli altri paesi – art. 5, D.L. 167/1990);
  • ai fini dell’applicazione o meno della disciplina del «raddoppio dei termini» dell’accertamento per le attività finanziarie detenute in Paesi non collaborativi – art. 12, D.L. 78/2009).

[36] Art. 4, D.L. 167/1990

[37] Agenzia delle Entrate, Circolare num. 27/E del 16 luglio 2015, paragrafo 1.1

[38] D. Deotto – S. Capaccioli: Bitcoins da riportare in RW ma resta il modo della “chiave”: “Ad ogni modo, si è dell’avviso che l’obbligo del monitoraggio fiscale non si realizza – né oggi né ieri – per le valute virtuali ogni qualvolta la persona fisica residente abbia la disponibilità della chiave privata. Tale conclusione appare in linea con l’articolo 4 del Model Tax Convention on Income and on Capital del 21 novembre 2017, il quale fissa la presunzione che il luogo di detenzione delle valute virtuali sia coincidente con lo Stato ove il contribuente risulta residente ai fini tributari.

Va inoltre considerato che le chiavi private possono anche essere gestite da terzi. In questo ultimo caso assume rilevanza la V Direttiva antiriciclaggio, la quale individua questi soggetti nei «prestatori di servizi di portafogli digitali». Si può così affermare che l’obbligo di indicazione nel quadro RW sussiste unicamente quando il contribuente si avvale di quest’ultimi, e quest’ultimi risultano soggetti non residenti.

Questa soluzione si coniuga anche con l’aspetto sanzionatorio. Le penalità relative al monitoraggio fiscale vengono infatti diversificate a secondo del luogo in cui le attività non dichiarate vengono detenute. Se le stesse risultano detenute nei Paesi black list, le sanzioni risultano raddoppiate. Il legame territoriale delle penalità ha una sua coerenza soltanto per le valute virtuali detenute attraverso i prestatori di servizi di portafogli digitali.

[39] Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, sono soggetti ad un’imposta patrimoniale sul loro valore: l’Ivafe. L’oggetto del tributo è stato determinato in questo modo dalla legge europea 2013-bis (legge del 30 ottobre 2014 n. 161), in vigore dal 25 novembre 2014.

Sostanzialmente, l’IVAFE costituisce il tributo patrimoniale per i prodotti finanziari detenuti all’estero, speculare all’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e sui rendiconti dei libretti di risparmio nonché sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari detenuti in Italia (Articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642)

[40] Art. 4, comma 3, del D.L. n. 167/1990

[41] Risoluzione Agenzia Entrate n. 61/2011

[42] Art. 7, 6° comma, DPR 605/1973

[43] Art. 11, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, num. 201

[44] Agenzia delle Entrate, Risposta n. 14 del 28 settembre 2018

[45] Ris. 22 febbraio 2011, n. 21/E.

[46] Ris. 2 settembre 2016, n. 72/E.

[47]   Regolamento  (CE)  n.  1606/2002  del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  19  luglio  2002,  anche  nella formulazione derivante  dalla  procedura  prevista  dall’articolo  4,  comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38

[48] Art. 2435-ter Codice Civile: Sono considerate micro-imprese le società di cui  all’articolo  2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per  due  esercizi  consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

[49] Art. 83, DPR 917/1986

[50] Art. 109, commi 1 e 2, DPR 917/1986

[51] Risoluzione n. 72/E del 2016.

[52] Art. 51 DPR 917/1986

[53] Art. 23 del DPR 600/1973

[54] Art. 67, comma 1, lettera c-quater), DPR 917/1986

[55] Modello Redditi – Persone Fisiche, quadro RT

[56] IAS 2, paragrafo 9

[57] Agenzia Entrate: Risoluzione 72/E/2016 e risposta n. 14/2018 e sentenza 22 ottobre 2015, Causa C-264/14 della Corte di giustizia Ue

[58] F. Cancelliere  – A. Tardini: “Ifrs, le criptomonete non sono una valuta” (Sole 24 Ore, 5 Agosto 2019)