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Il deposito Nano: un piccolo indizio sulla natura delle criptovalute

18 Maggio 2019 0

Francesco Rampone

Il deposito Nano.

Un piccolo indizio sulla natura delle criptovalute

18 maggio 2019

Pubblicato su Iusletter

 

Information technology

Trib. Firenze, Sent. n. 18/2019 del 20 gennaio 2019.

Cosa vuol dire avere in deposito delle criptovalute presso un exchanger? E quali obblighi incombono su quest’ultimo? A questa domanda risponde la sentenza in commento confermando alcune considerazioni svolte nel recente convegno dell’Associazione Blockchain Italia dello scorso 26 febbraio.

La Sezione fallimentare del Tribunale di Firenze ha riconosciuto lo stato di decozione della BitGrail S.r.l., attiva nei servizi di deposito e trading di criptovalute Nano-XRB, i cui clienti-utenti non sono oggi più in grado di rientrare in possesso dell’intero ammontare delle criptovalute date in custodia volatilizzato dalle “casse” di BG per via di una falla dei suoi sistemi informatici.

Il punto all’esame del Collegio attiene in particolare all’accertamento dello stato di insolvenza dell’impresa, ma è utile anche per fare una ricognizione della normativa vigente in tema di criptovalute e di loro qualificazione, almeno con riferimento alla natura di bene fungibile o infungibile.

La nozione di criptovalute.

Innanzi tutto, il Giudice prende le mosse dalla definizione di valuta virtuale introdotta in occasione della novella della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 90/2017, art. 1, comma 2, lett. qq) (emanato in attuazione della direttiva UE 2015/849 e che modifica il D.Lgs. 231/2007). Essa è una «rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da altre autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale. Utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».

La definizione si attesta ad un livello un po’ troppo alto e rischia di essere, più che una definizione, una delimitazione di ciò che una criptovaluta non è.

Non dimentichiamo del resto che la BCE nel 2012 aveva prematuramente sostenuto che una criptovaluta è «a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community» (ECB, Virtual currency schemes, ottobre 2012). Per la banca centrale, quindi, una criptovaluta era moneta digitale (attenzione, non elettronica), emessa e regolata all’interno di una comunità (nodi e titolari di chiavi private). Successivamente, la BCE ha però mutato indirizzo e nel 2015 scrive: «ECB does not regard virtual currencies, such as Bitcoin, as full forms of money as defined in economic literature. Virtual currency is also not money or currency from a legal perspective. For the purpose of this report, it is defined as a digital representation of value, not issued by a central bank, credit institution or e-money institution, which in some circumstances can be used as an alternative to money».

Ecco quindi che, negata la natura di denaro delle criptovalute, l’autorità bancaria ha introdotto il concetto di «rappresentazione digitale di valore», definizione ripresa poi dal Decreto del 2017 su richiamato.

Ma cosa vuol dire che le criptovalute sono una rappresentazione di valore? Dire che una cosa è la rappresentazione di qualcos’altro non spiega cos’è.

Dovremmo forse considerare che esse sono un asset digitale (secondo quanto lascia intendere l’European Bank Authority – punto 20 dell’opinion on ‘virtual currencies’), ovvero intenderle come un set di informazioni discrete relative ad un credito espresso in una valuta non legale?

Su cosa sia una valuta, cosa siano ontologicamente le criptovalute e cosa sia in definitiva il denaro, rinvio ad un mio breve paper.

Per il momento basti dire che le criptovalute – non diversamente dal denaro – sono mera informazione; e in particolare informazione relativa a un rapporto di credito-debito in cui il debitore è collettivamente e inscindibilmente l’insieme dei partecipanti al network peer-to-peer, e il creditore è il titolare della chiave privata che sblocca le transazioni (nel denaro avente corso legale, il debitore è la comunità la cui banca centrale ha emesso moneta, e il creditore è il possessore del contante o il titolare del conto corrente bancario). Trattare quindi le criptovalute (ma anche il denaro) come un bene ex art. 810 c.c., è un una forzatura, anche se la natura di “bene” di cui alla norma è così ampia e tutto sommato indefinita che paradossalmente può, entro certi limiti, adattarsi anche alle informazioni.

Ciò detto, non stupisce che anche il Tribunale fiorentino si sia adagiato su tale solco e, intendendo il denaro come una commodity, un asset (frazionabile o moltiplicabile), si domandi: se la criptovaluta è un bene, che tipo di bene è?

Le criptovalute sono beni fungibili.

L’exchanger di cui il Tribunale dichiara il fallimento, ravvisa in capo ad esso un obbligo di custodia di criptovalute di tipo Nano detenute non a titolo di deposito regolare, con obbligo cioè di restituire agi utenti esattamente le medesime cose in deposito, ma a titolo di deposito irregolare, con obbligo cioè di restituire agli utenti criptovalute anche diverse, ma di valore equivalente a quelle depositate («stessa specie e qualità», artt. 1782 e 1813 c.c.).

Arriva a tale considerazione, nonostante la tesi avversaria, in quanto BG trasferiva periodicamente sul un proprio wallet tutte le criptovalute dategli in deposito e teneva su software proprietario la contabilità separata di quante criptovalute spettassero a ciascun utente. Confondeva cioè tutte le transazioni in un solo “calderone” le cui chiavi di accesso erano in sue mani e poi, a seconda degli ordini di disposizione che riceveva sulla piattaforma proprietaria, effettuava le transazioni richieste. Proprio come fosse una normale banca, proprio come se i suoi clienti operassero su un comune conto corrente bancario.

Poiché il software di gestione dell’exchanger, come ha appurato la perizia tecnica, aveva un problema di idempotenza, ovvero non riusciva ad eseguire una sola volta un identico comando impartito ripetutamente in rapida successione, considerava un ordine di pagamento singolo come un ordine multiplo e quindi disponeva accrediti su indirizzi nano di beneficiari per importi doppi o di vari ordini di grandezza superiori, svuotando il wallet generale a danno dei depositanti.

Ma al di là degli aspetti tecnico-informatici, ciò che rileva è che l’ammanco che ha determinato il fallimento di BG non è stato determinato da un ammanco di asset digitali consegnati in deposito, ma da un problema di riconciliazione tra gli ordini di pagamento effettuati dal wallet generale e le disposizioni registrate sul network distribuito dei nodi: un mero problema di corretta gestione e aggiornamento di un registro contabile. In altri termini, un problema di gestione delle informazioni e di data security.

 

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